Art. 22.
(Ufficio centrale per la sicurezza).

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato di cui all'articolo 3. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

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